Art. 14 
 
 Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza 
 
  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato; 
  b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari  a  200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; 
  c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli  articoli  5  e  9  e'  di  quarantotto  mesi  dalla   data   di
presentazione della domanda. 
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi' ai procedimenti
di   riconoscimento   della   cittadinanza   avviati   dall'autorita'
diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di
istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»; 
    d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - 1. La  cittadinanza  italiana  acquisita  ai  sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata  in  caso  di  condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata,  entro  tre  anni  dal  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna per i  reati  di  cui  al  primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si  applicano  ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13,  la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione  e  revoca
della cittadinanza italiana;».