Art. 14 
 
Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con
almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi 
 
  1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al
raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di
un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli
incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  quota  100,
gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al  comma  1,
che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico  di
una delle predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
assicurativi  non  coincidenti  nelle  stesse  gestioni  amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della
decorrenza  della  pensione  di  cui  al   presente   comma   trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i
lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni
pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
  3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data  dal  primo
giorno di decorrenza della  pensione  e  fino  alla  maturazione  dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo
comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019. 
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
  6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita'
e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
dal 1° agosto 2019; 
    b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
a) del presente comma; 
    c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; 
    d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,  non  trova
applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125. 
  7. Ai fini del  conseguimento  della  pensione  quota  100  per  il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148. 
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al
personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e
al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria,
nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al personale della Guardia di finanza.