Art. 140 
 
                            Anticipazione 
 
                    (art.113, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Si applica il divieto  di  anticipazioni  del  prezzo  di  cui
all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 
    2.  Nei  casi  consentiti  dalle  leggi  vigenti,   le   stazioni
appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di
effettivo  inizio  dei  lavori   accertata   dal   responsabile   del
procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella  misura
prevista   dalle   norme   vigenti.   La   ritardata   corresponsione
dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi
a norma dell'articolo 1282 codice civile. 
    3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione  dei
lavori non procede  secondo  i  tempi  contrattuali,  e  sulle  somme
restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi  al  tasso  legale
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
    4. Le disposizioni di cui  al  comma  2  non  si  applicano  alla
fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice. 
 
              Note all'art. 140 
              Il testo dell'art. 5 del decreto legge 28/3/1997 n. 79,
          recante “Misure urgenti per il riequilibrio  della  finanza
          pubblica”, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74
          e convertito, con modificazioni, dalla L. 28  maggio  1997,
          n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123), e' il seguente: 
              “Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento)  -  1.  E'
          fatto  divieto  alle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di  concedere,
          in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia  di
          contratti di appalto di lavori, di forniture e di  servizi,
          con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  di   quelli
          riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento  da  parte
          dell'Unione europea. Sono abrogate tutte  le  disposizioni,
          anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui
          al presente comma. Per  l'attuazione  dei  programmi  URBAN
          cofinanziati  dall'Unione   europea   l'anticipazione   sui
          contratti suddetti non puo' superare la  somma  complessiva
          del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto. 
              1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si  applica  ai
          finanziamenti  che  vengono  erogati  dal  Ministero  degli
          affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
          la realizzazione di iniziative,  interventi,  programmi  ed
          attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo,  in
          favore di universita' e di organizzazioni  non  governative
          riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28  della  legge
          26  febbraio   1987,   n.   49,   salvo   quanto   disposto
          dall'articolo 20 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni.  Ai  soggetti   sopra   indicati
          potranno essere concessi anticipi nella misura del  50  per
          cento del valore complessivo del progetto nel  primo  anno,
          seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni  successivi
          . 
              1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica  per
          gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della
          difesa, relativi  a  macchinari,  strumenti  e  oggetti  di
          precisione che possono  essere  forniti,  con  i  requisiti
          tecnici e il grado di  perfezione  richiesti,  soltanto  da
          ditte straniere. Per tali acquisti possono essere  concesse
          anticipazioni  di  importo  non  superiore  ad   un   terzo
          dell'importo complessivo del  prezzo  contrattuale,  previa
          costituzione di idonea garanzia. 
              2. Le autorizzazioni di cassa  determinate  per  l'anno
          1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664 , per i  capitoli
          indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono
          ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima. 
              3. In sede di  prima  applicazione,  in  attuazione  di
          quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 , in materia di determinazione  delle
          tariffe dei  servizi  postali,  l'Ente  poste  italiane  e'
          autorizzato a  rideterminare  in  aumento  le  tariffe  dei
          servizi postali entro il limite massimo del  10  per  cento
          dei  proventi,  a   compensazione   dei   minori   introiti
          eventualmente  derivanti  dalla   modifica   dei   rapporti
          intrattenuti con il Ministero del tesoro  e  con  la  Cassa
          depositi e prestiti.” 
              - Il testo dell'art.  1282  del  Codice  Civile  e'  il
          seguente: 
              “Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie)  -
          I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono
          interessi di pieno diritto , salvo che la legge o il titolo
          stabiliscano diversamente. 
              Salvo patto contrario, i crediti per  fitti  e  pigioni
          non producono interessi se non dalla costituzione in mora. 
              Se il credito ha per oggetto rimborso  di  spese  fatte
          per cose da restituire,  non  decorrono  interessi  per  il
          periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia  goduto
          della cosa senza corrispettivo  e  senza  essere  tenuto  a
          render conto del godimento.” 
              - Il testo dell'art.  133,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “1-bis. Fermi i vigenti divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili, prevedono le modalita' e  i  tempi  di
          pagamento degli stessi, ferma restando  l'applicazione  dei
          prezzi contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti
          dagli stessi, previa presentazione da parte  dell'esecutore
          di fattura o altro documento comprovanti il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessaria per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          e previa accettazione dei materiali da parte del  direttore
          dei lavori; senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica  per  tali   materiali   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori.  L'importo
          della garanzia e' gradualmente ed  automaticamente  ridotto
          nel corso dei lavori, in rapporto al  progressivo  recupero
          del pagamento da parte delle stazioni appaltanti.”