(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 141)
 
                              Art. 141 
 
                              (Ricorso) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che  gli
venga  fatta  dalla  Corte  dei  conti   nell'esercizio   delle   sue
attribuzioni contenziose  o  di  controllo,  o  su  segnalazione  dei
competenti   uffici   o   degli   organi   di    controllo    interno
dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio  per  la  resa
del conto nei casi di: 
 
 
  a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza  aver
presentato il conto della sua gestione; 
 
 
  b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o
comunque prima della scadenza del termine di presentazione del  conto
; 
 
 
  c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per  legge  o
per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio. 
 
 
  d) omissione del  deposito  del  conto  rilevata  dalle  risultanze
dell'anagrafe di  cui  all'articolo  138  o  a  anche  a  seguito  di
comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione. 
 
 
  2. Il giudizio per la resa del conto  si  propone  con  ricorso  al
giudice  monocratico,  designato  previamente  dal  presidente  della
sezione. 
 
 
  3. Il  ricorso  contiene  l'individuazione  dell'agente  contabile,
della natura della gestione e il relativo periodo,  l'amministrazione
interessata, gli elementi in fatto e  in  diritto  su  cui  si  fonda
l'obbligo di resa del conto, la  richiesta  di  applicazione  di  una
sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito
del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4. 
 
 
  4. Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto
motivato entro trenta giorni dal deposito del  ricorso;  in  caso  di
accoglimento,  assegna  al  contabile  un  termine  perentorio,   non
inferiore a trenta giorni, decorrente  dalla  legale  conoscenza  del
decreto, per il deposito del conto. 
 
 
  5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico  ministero,
e'    notificata    all'agente    contabile    per     il     tramite
dell'amministrazione da cui dipende. 
 
 
  6. Decorso inutilmente il  termine  fissato  per  il  deposito  del
conto, il giudice dispone con  decreto  immediatamente  esecutivo  la
compilazione d'ufficio del conto, a spese  dell'agente  contabile  e,
salvo  che  non  ravvisi  gravi  e  giustificati  motivi,   determina
l'importo della sanzione pecuniaria a  carico  di  quest'ultimo,  non
superiore alla meta' degli stipendi, aggi o  indennita'  al  medesimo
dovuti in relazione al periodo cui il  conto  si  riferisce,  ovvero,
qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita',
non superiore a 1.000 euro. 
 
 
  7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato  il  conto  alla
propria  amministrazione  e  quest'ultima  non  lo  ha  trasmesso   e
depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto  e'  acquisito
d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria
di cui al comma 6 al responsabile  del  procedimento  individuato  ai
sensi dell'articolo 139, comma 2.