Art. 142 (Proposizione dei reclami) 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.