Art. 142 
                     (Proposizione dei reclami) 
 
   1.  Il  reclamo  contiene  un'indicazione  per  quanto   possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze  su  cui  si  fonda,  delle
disposizioni che si  presumono  violate  e  delle  misure  richieste,
nonche' gli estremi identificativi del  titolare,  del  responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante. 
   2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  ed  e'
presentato al Garante senza particolari formalita'. Il  reclamo  reca
in allegato la documentazione utile al fini della sua  valutazione  e
l'eventuale  procura,  e  indica   un   recapito   per   l'invio   di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 
   3. Il Garante puo'  predisporre  un  modello  per  il  reclamo  da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce  la  disponibilita'  con
strumenti elettronici.