Articolo 142
                       Aree tutelate per legge

  1.   Fino   all'approvazione   del  piano  paesaggistico  ai  sensi
dell'articolo  156,  sono  comunque  sottoposti  alle disposizioni di
questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
    a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b)  i  territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i  fiumi,  i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h)  le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i)  le  zone  umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m)  le  zone  di  interesse archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
  2.  Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree
che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
    b)  limitatamente  alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n. 1444 come zone diverse da
quelle  indicate  alla  lettera  a)  e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti,  ricadevano  nei  centri  edificati  perimetrati  ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  3.  La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla  lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso   pubblico   dalla   regione   competente.   Il  Ministero,  con
provvedimento  adottato  con le procedure previste dall'articolo 141,
puo'  tuttavia  confermare  la  rilevanza  paesaggistica dei suddetti
beni.
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
 
          Note all'art. 142:
              -  Il  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
          il  "testo  unico delle disposizioni di legge sulle acque e
          impianti elettrici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 5 dell'8 gennaio 1934.
              -  L'art.  2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
          227,  recante  "Orientamento  e modernizzazione del settore
          forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57",  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, dispone:
              "Art.  2  (Definizione  di  bosco e di arboricoltura da
          legno).  - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo
          e  di  ogni  altra normativa in vigore nel territorio della
          Repubblica   i   termini   bosco,   foresta  e  selva  sono
          equiparati.
              2.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo le regioni stabiliscono
          per  il  territorio  di  loro  competenza la definizione di
          bosco e:
                a) i   valori   minimi  di  larghezza,  estensione  e
          copertura   necessari  affinche'  un'area  sia  considerata
          bosco;
                b) le   dimensioni  delle  radure  e  dei  vuoti  che
          interrompono la continuita' del bosco;
                c) le  fattispecie che per la loro particolare natura
          non sono da considerarsi bosco.
              3. Sono assimilati a bosco:
                a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per
          le   finalita'  di  difesa  idrogeologica  del  territorio,
          qualita'  dell'aria,  salvaguardia  del  patrimonio idrico,
          conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
          e dell'ambiente in generale;
                b) le   aree   forestali   temporaneamente  prive  di
          copertura  arborea  e  arbustiva  a  causa di utilizzazioni
          forestali,   avversita'   biotiche   o   abiotiche,  eventi
          accidentali, incendi;
                c) le  radure e tutte le altre superfici d'estensione
          inferiore   a  2000  metri  quadrati  che  interrompono  la
          continuita' del bosco.
              4.  La  definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai
          fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di
          cui   all'art.  146,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
              5.   Per   arboricoltura   da   legno   si  intende  la
          coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata
          esclusivamente  alla  produzione  di  legno  e biomassa. La
          coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
              6.  Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di
          cui  al  comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle
          regioni  stesse  si  considerano bosco i terreni coperti da
          vegetazione  forestale  arborea  associata  o meno a quella
          arbustiva  di  origine naturale o artificiale, in qualsiasi
          stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
          mediterranea,  ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
          alberature  stradali,  i castagneti da frutto in attualita'
          di    coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
          d'arboricoltura  da  legno  di  cui al comma 5. Le suddette
          formazioni  vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono
          avere  estensione  non  inferiore  a 2.000 metri quadrati e
          larghezza  media  non  inferiore a 20 metri e copertura non
          inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla
          base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco
          a  sughera  di  cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono
          altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
          rimboschimento  per  le  finalita' di difesa idrogeologic a
          del   territorio,   qualita'  dell'aria,  salvaguardia  del
          patrimonio   idrico,   conservazione  della  biodiversita',
          protezione  del  paesaggio  e  dell'ambiente  in  generale,
          nonche'  le  radure e tutte le altre superfici d'estensione
          inferiore   a   2000   metri  quadri  che  interrompono  la
          continuita' del bosco".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
          1976,   n.  448,  recante:  "Esecuzione  della  convenzione
          relativa   alle  zone  umide  d'importanza  internazionale,
          soprattutto come `habitat' degli uccelli acquatici, firmata
          a  Ramsar il 2 febbraio 1971", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976.
              - Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, recante:
          "Limiti  inderogabili  di densita' edilizia, di altezza, di
          distanza  fra  i  fabbricati  e  rapporti massimi tra spazi
          destinati  agli  insediamenti  residenziali  e produttivi e
          spazi  pubblici  o  riservati alle attivita' collettive, al
          verde  pubblico  o  a  parcheggi da osservare ai fini della
          formazione   dei   nuovi   strumenti  urbanistici  o  della
          revisione  di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
          legge  6 agosto 1967, n. 765", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
              -  L'art.  18  della  legge  22 ottobre  1971,  n. 865,
          recante    "Programmi    e    coordinamento   dell'edilizia
          residenziale   pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per
          pubblica  utilita';  modifiche  ed  integrazioni alle leggi
          17 agosto   1942,   n.   1150;   18 aprile  1962,  n.  167;
          29 settembre  1964,  n. 847; ed autorizzazione di spesa per
          interventi    straordinari    nel   settore   dell'edilizia
          residenziale,  agevolata e convenzionata", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
              "Art.  18. - Entro il termine di sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, i comuni, ai fini
          dell'applicazione  del  precedente  art.  16 procedono alla
          delimitazione   dei   centri  edificati  con  deliberazione
          adottata  dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione
          di  tale  deliberazione,  il  comune  dichiara con delibera
          consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in
          corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
              Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o
          nucleo  abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte
          le  aree  edificate  con continuita' ed i lotti interclusi.
          Non  possono  essere  compresi  nel  perimetro  dei  centri
          edificati  gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche
          se interessate dal processo di urbanizzazione.
              Ove  decorra  inutilmente  il termine previsto al primo
          comma  del presente articolo, alla delimitazione dei centri
          edificati provvede la regione".