(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 142)
 
                              Art. 142 
 
                            (Opposizione) 
 
 
  1. Avverso il decreto del  giudice  monocratico  si  puo'  proporre
opposizione al collegio con ricorso da depositarsi  nella  segreteria
della sezione nel termine fissato per il deposito del conto. 
 
 
  2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto. 
 
 
  3. Il presidente, entro dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il
deposito di memorie e documenti. 
 
 
  4.  Tra  il  giorno  del  deposito  del  ricorso  e  l'udienza   di
discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni. 
 
 
  5. La segreteria della sezione comunica il  decreto  di  fissazione
dell'udienza all'opponente e,  unitamente  al  ricorso,  al  pubblico
ministero.