Art. 143 
                    (Procedimento per i reclami) 
 
   1. Esaurita  l'istruttoria  preliminare,  se  il  reclamo  non  e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per  adottare  un
provvedimento,  il  Garante,  anche  prima  della   definizione   del
procedimento: 
   a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera  b),  ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c),  puo'  invitare  il
titolare, anche in contraddittorio con l'interessato,  ad  effettuare
il blocco spontaneamente; 
   b) prescrive al titolare le  misure  opportune  o  necessarie  per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; 
   c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il  trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto  della  mancata
adozione delle misure necessarie  di  cui  alla  lettera  b),  oppure
quando, in considerazione della natura dei dati  o,  comunque,  delle
modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo'  determinare,
vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o piu' interessati; 
   d) puo' vietare in  tutto  o  in  parte  il  trattamento  di  dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone  in
contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. 
   2. I provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana   se   i   relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessita' degli accertamenti.