Art. 143
                            Prescrizione

  1.  Alle  contravvenzioni  di  cui  ai  capi IV e VIII del presente
decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli
da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
 
          Nota all'art. 143:
          Il D.Lgs. 19 dicembre 1994,  n.  758,  reca  "Modificazioni
          alla  disciplina  sanzionatoria  in  materia di lavoro". Si
          trascrive il testo degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25:
          "Art. 19 (Definizioni) - 1. Agli effetti delle disposizioni
          in cui al presente titolo, si intende per:
          a) contravvenzioni, i reati in materia di  sicurezza  e  di
          igiene   del   lavoro   puniti   con  la  pena  alternativa
          dell'arresto o dell'ammenda in  base  alle  norme  indicate
          nell'allegato I;
          b)  organo  di  vigilanza,  il  personale  ispettivo di cui
          all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833,  fatte  salve  le diverse competenze previste da altre
          norme.
          2. La definizione di cui al comma 1,  lettera  a),  non  si
          applica  agli  effetti previsti dall'art. 60, primo comma e
          127, in relazione all'art. 34,  primo  comma,  lettera  n),
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  nonche'  degli
          articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo  e  quinto,
          del codice penale".
          "Art.  20  (Prescrizione).  - 1. Allo scopo di eliminare la
          contravvenzione   accertata,   l'organo    di    vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore un'apposita prescrizione,  fissando  per  la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo tecnicamente necessario. Tale termine e'  prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'     o     per     l'oggettiva      difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,  con  provvedimento  motivato   che   e'   comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
          2.  Copia  della  prescrizione  e'  notificata o comunicata
          anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito  o  al
          servizio del quale opera il contravventore.
          3.  Con  la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre
          specifiche misure atte a far cessare  il  pericolo  per  la
          sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
          4.  Resta  fermo  l'obbligo  dell'organo  di  vigilanza  di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del  codice  di
          procedura penale".
          "Art.  21.  (Verifica  dell'adempimento). - 1.  Entro e non
          oltre sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  fissato
          nella  prescrizione  l'organo  di  vigilanza verifica se la
          violazione e' stata eliminata secondo le  modalita'  e  nel
          termine indicati dalla prescrizione.
          2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  ammette  il  contravventore a pagare in sede
          amministrativa, nel termine di  trenta  giorni,  una  somma
          pari  al  quarto  del massimo dell'ammenda stabilita per la
          contravvenzione commessa.  Entro  centoventi  giorni  dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di vigilanza comunica al pubblico  ministero  l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
          3.  Quando  risulta  l'inadempimento   alla   prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero e al contravventore entro  novanta  giorni  dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione".
          "Art.  22  (Notizie  di  reato non pervenute dall'organo di
          vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di
          una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la  riceve
          da  privati  o  da  pubblici  ufficiali  o incaricati di un
          pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne  da'
          immediata  comunicazione  all'organo  di  vigilanza  per le
          determinazioni inerenti  alla  prescrizione  che  si  renda
          necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
          2.  Nel  caso  previsto  dal comma 1, l'organo di vigilanza
          informa il pubblico ministero delle proprie  determinazioni
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto
          comunicazione  della  notizia   di   reato   dal   pubblico
          ministero".
          "Art.  23  (Sospensione  del  procedimento penale). - 1. Il
          procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal  momento
          dell'iscrizione  della notizia di reato nel registro di cui
          all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
          in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
          di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
          2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento
          riprende  il  nuovo  corso  quando  l'organo  di  vigilanza
          informa  il  pubblico  ministero  che  non ritiene di dover
          impartire una prescrizione, e comunque  alla  scadenza  del
          termine  di  cui  all'art.  22,  comma  2,  se  l'organo di
          vigilanza omette di informare il pubblico  ministero  delle
          proprie  determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
          nel predetto  termine  l'organo  di  vigilanza  informi  il
          pubblico  ministero  d'aver  impartito una prescrizione, il
          procedimento rimane sospeso fino al  termine  indicato  dal
          comma 1.
          3.   La   sospensione  del  procedimento  non  preclude  la
          richiesta  di  archiviazione.   Non   impedisce,   inoltre,
          l'assunzione  delle prove con incidente probatorio, ne' gli
          atti urgenti di  indagine  preliminare,  ne'  il  sequestro
          preventivo  ai  sensi  dell'  articolo  321  e seguenti del
          codice di procedura penale".
          "Art.  24. (Estinzione del reato). - 1.  La contravvenzione
          si estingue se il contravventore adempie alla  prescrizione
          impartita  dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato
          e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
          2 . Il pubblico ministero richiede 1' archiviazione  se  la
          contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
          3.  L'adempimento  in  un tempo superiore a quello indicato
          nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma
          dell'art.  20,  comma  1,   ovvero   l'eliminazione   delle
          conseguenze  dannose o pericolose della contravvenzione con
          modalita'  diverse  da  quelle  indicate   dall'organo   di
          vigilanza,   sono   valutate   ai   fini  dell'applicazione
          dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la  somma
          da  versare  e'  ridotta al quarto del massimo dell'ammenda
          stabilita per la contravvenzione commessa".
          "Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). -  1.  Per
          le  contravvenzioni  non  si  applicano le norme vigenti in
          tema di diffida e di disposizione.
          2.  Le  norme  di  questo  titolo  non  si   applicano   ai
          procedimenti  in  corso  alla data di entrata in vigore del
          presente decreto".