Art. 144.
Provvedimenti dell'autorita'  amministrativa in caso di irregolarita'
                    nel commercio dei medicinali

  1.  In  caso  di vendita di un medicinale per il quale l'AIC non e'
stata  rilasciata  o confermata ovvero e' stata sospesa o revocata, o
di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella
autorizzata,  l'AIFA  ne  dispone  l'immediato ritiro dal commercio e
puo',  ove  sussiste responsabilita' anche del produttore, provvedere
alla immediata chiusura, parziale o totale, dello stabilimento in cui
risulta  prodotto  il medicinale. L'ordine di ritiro dal commercio e'
facoltativo se la modifica di composizione non appare rilevante sotto
il profilo sanitario.
  2. L'AIFA puo' altresi' disporre il sequestro del medicinale quando
sussistono  elementi  per  ritenere  che  solo  la  sottrazione della
materiale  disponibilita' del medicinale puo' assicurare una efficace
tutela della salute pubblica.
  3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, l'autorita' amministrativa
competente  ai  sensi  della legislazione regionale, puo' ordinare la
chiusura,  per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della
farmacia  presso  la quale i medicinali sono stati posti in vendita o
detenuti per la vendita, nonostante il divieto imposto dall'AIFA.
  4.  Se  successivamente  si  ripetono,  almeno due volte, presso la
stessa   farmacia   i   fatti   previsti  dal  comma  1,  l'autorita'
amministrativa competente dispone la decadenza dell'esercizio.