Art. 144 
                        Industria estrattiva 
 
  1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1,
continuano  ad  avere  efficacia  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  e  il
Ministro della sanita', del 13 maggio 1978. 
 
          Nota all'art. 144: 
          -  Il  D.M.  13  maggio  1978,  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale.  n.  318  del  14  novembre  1978,  riguarda  la
          "sicurezza   e   protezione   sanitaria   dei    lavoratori
          dell'industria estrattiva contro le radiazioni ionizzanti". 
          Si trascrive il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: 
          "Art. 1.- Nelle lavorazioni  volte  alla  ricerca  ed  alla
          coltivazione  di  minerali  radioattivi  e  negli  impianti
          connessi, nonche' nelle altre lavorazioni minerarie in cui,
          per  la  natura  del  minerale  o  per  le  caratteristiche
          genetiche stratigrafiche e tettoniche del giacimento o  per
          variazioni delle stesse  intervenute  nel  procedere  delle
          coltivazioni sussista il rischio che si verifichi una delle
          condizioni previste dall'art. 5 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  5  dicembre  1969,  n.   1303,   saranno
          eseguite, a spese degli imprenditori, una  o  piu'  tra  le
          seguenti determinazioni: 
          a) tasso  di  uranio  e/o  di  torio  del  minerale  grezzo
          coltivato nella sua composizione media; 
          b) concentrazione media di sostanze  radioattive  nell'aria
          inalata dai lavoratori durante un trimestre; 
          c)  intensita'  media  di  dose  di   esposizione   esterna
          nell'ambiente di lavoro a distanza non inferiore  a  m  0,1
          dal minerale in posto o abbattuto. 
          L'ingegnere  capo  del  distretto  minerario,  sentito   il
          direttore della miniera  e  con  l'assistenza  tecnica  del
          C.N.E.N., giudica dell'esistenza potenziale del rischio  di
          cui al comma precedente e stabilisce quali  delle  suddette
          determinazioni devono essere effettuate,  le  modalita'  di
          esecuzione,   il   termine   per   l'effettuazione    delle
          determinazioni e la loro periodicita', nonche' le ulteriori
          determinazioni, diverse da quelle sopra  elencate,  che  lo
          stato  delle  conoscenze   scientifiche   in   materia   di
          protezione contro le radiazioni ionizzanti faccia  ritenere
          opportune. Le determinazioni  debbono  essere  riferite  ai
          singoli luoghi di normale dislocazione del personale ed  in
          condizioni normali di lavoro, tenendo conto del fattore  di
          occupazione". 
          "Art. 2. - La determinazione di cui al punto a) dell'art. 1
          e' effettuata mediante opportuna  analisi  di  un  campione
          rappresentativo dell'area in esame". 
          "Art. 3.- Le determinazioni di cui al punto b) dell'art.  1
          sono effettuate in situ, oppure in laboratorio, su campioni
          prelevati con frequenza, modalita' ed  in  luoghi  tali  da
          consentire la stima delle concentrazioni medie  trimestrali
          delle sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori
          negli ambienti di lavoro, tenuto conto del reale rischio di
          inalazione". 
          "Art. 4.- Le determinazioni di cui al punto c) dell'art.  1
          si effettuano  con  apparecchi  di  misura  della  dose  di
          esposizione,  in  modo   tale   da   ottenere   un   valore
          rappresentativo  della   media   trimestrale   delle   dosi
          assorbite dai lavoratori". 
          "Art. 5.- Le  determinazioni  di  cui  ai  punti  b)  e  c)
          dell'art.  1  sono  effettuate   da   esperti   qualificati
          abilitati ai sensi dell'art. 71 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185". 
          "Art. 6.- L'ingegnere capo  del  distretto  minerario  puo'
          disporre che le determinazioni di cui ai punti a) , b) e c)
          dell'art. 1 siano effettuate in presenza di funzionari  del
          Corpo delle miniere. Del programma  di  misure  sara'  data
          comunicazione al C.N.E.N. 
          Le valutazioni dei risultati  delle  determinazioni  devono
          essere completate entro  il  termine  massimo  di  sessanta
          giorni dal  termine  stabilito  per  l'effettuazione  delle
          determinazioni   stesse   ed   immediatamente    comunicate
          all'ingegnere capo del distretto minerario ed al C.N.E.N. 
          Il  relativo  documento  verra'  conservato  negli  archivi
          dell'imprenditore. 
          Nel caso la lavorazione estrattiva venga  classificata,  in
          base ai risultati delle determinazioni, soggetta alle norme
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
          1964, n. 185, l'archiviazione di cui sopra avverra' secondo
          le modalita' previste dall'art. 19, punto a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964. n.  185".
          "Art. 7.  -  Qualora  le  determinazioni  dimostrassero  il
          superamento di almeno una delle condizioni limite stabilite
          dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          dicembre 1969, n. 1303, le lavorazioni  minerarie  e/o  gli
          impianti   connessi   sono   dichiarati    soggetti    alle
          prescrizioni di cui al capo IV del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   13   febbraio   1964,   n.   185,   con
          provvedimento dell'ingegnere capo del distretto  minerario,
          e  il  direttore  dei  lavori  deve  porre   in   atto   le
          prescrizioni ivi previste". 
          "Art. 8.- In ogni caso, nelle  lavorazioni  estrattive,  il
          direttore dei lavori e' tenuto alla  scrupolosa  osservanza
          delle disposizioni di  cui  all'art.  27  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185,
          concernente le "acque di miniera". 
          Per la  determinazione  della  concentrazione  di  sostanze
          radioattive nelle acque di miniera e di cava  si  applicano
          le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 6".