(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 144)
 
                              Art. 144 
 
                             (Decisione) 
 
 
  1. Il giudizio per resa di  conto  e'  definito  con  sentenza  non
appellabile, immediatamente esecutiva. 
 
 
  2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata
all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui  lo
stesso dipende e al pubblico ministero.