Art. 145 
                              (Ricorsi) 
 
   1. I diritti di cui all'articolo 7  possono  essere  fatti  valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. 
   2. Il ricorso al Garante non  puo'  essere  proposto  se,  per  il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria. 
   3. La presentazione del ricorso  al  Garante  rende  improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse
parti e per il medesimo oggetto.