Articolo 145
          Coordinamento della pianificazione paesaggistica
                con altri strumenti di pianificazione

  1.  Il  Ministero  individua  ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio,
con finalita' di indirizzo della pianificazione.
  2.  I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli
strumenti  di  pianificazione  territoriale e di settore, nonche' con
gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
  3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156  sono  cogenti  per  gli  strumenti urbanistici dei comuni, delle
citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti
sulle  disposizioni  difformi eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell'adeguamento   degli   strumenti   urbanistici  e  sono  altresi'
vincolanti  per  gli  interventi  settoriali. Per quanto attiene alla
tutela  del  paesaggio,  le disposizioni dei piani paesaggistici sono
comunque  prevalenti  sulle  disposizioni  contenute  negli  atti  di
pianificazione.
  4.  Entro  il  termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque
non  oltre  due  anni  dalla  sua  approvazione,  i comuni, le citta'
metropolitane,  le  province  e  gli enti gestori delle aree naturali
protette  conformano  e  adeguano  gli  strumenti  di  pianificazione
territoriale  e  urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo,  ove  necessario,  le ulteriori previsioni conformative
che,  alla  luce  delle  caratteristiche  specifiche  del territorio,
risultino  utili  ad  assicurare  l'ottimale  salvaguardia dei valori
paesaggistici   individuati  dai  piani.  I  limiti  alla  proprieta'
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
  5.  La  regione  disciplina  il  procedimento  di  conformazione ed
adeguamento   degli   strumenti  urbanistici  alle  previsioni  della
pianificazione  paesaggistica,  assicurando  la  partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.
 
          Nota all'art. 145:
              -  L'art.  52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,   recante   "Conferimento   di   funzioni   e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, dispone:
              "Art.  52 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  hanno  rilievo nazionale i compiti relativi
          alla  identificazione delle linee fondamentali dell'assetto
          del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali
          e  ambientali,  alla  difesa del suolo e alla articolazione
          territoriale  delle  reti infrastrutturali e delle opere di
          competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle
          aree  metropolitane,  anche  ai  fini  dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
              2.  Spettano  allo  Stato  i rapporti con gli organismi
          internazionali  e  il coordinamento con l'Unione europea di
          cui  all'art.  1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  in materia di politiche urbane e di assetto
          territoriale.
              3.  I  compiti  di cui al comma 1 del presente articolo
          sono   esercitati   attraverso   intese   nella  Conferenza
          unificata.
              4. All'art. 81, comma primo, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e'
          abrogata".