Art. 145.
           Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti

  1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai
sensi   dell'articolo 38,  comma 9,  di  sospensione  o  di  modifica
d'ufficio,  nonche'  il  divieto di vendita e di utilizzazione di cui
all'articolo 142,  sono pubblicati per estratto o mediante comunicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni
dall'emanazione.   Gli   stessi  provvedimenti,  sono  notificati  ai
titolari delle autorizzazioni.