(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 145)
 
                              Art. 145 
 
                      (Istruzione e relazione) 
 
 
  1.  Il  conto  depositato  presso  la  sezione  giurisdizionale  e'
tempestivamente assegnato, con  provvedimento  presidenziale,  ad  un
giudice designato previamente quale relatore. 
 
 
  2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio  decreto
stabilisce  all'inizio  di  ciascun  anno,  sulla  base  di   criteri
oggettivi e predeterminati, le priorita' cui  i  magistrati  relatori
dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti. 
 
 
  3. Il giudice relatore dopo  aver  accertato  la  parificazione  da
parte  dell'amministrazione,  procede  all'esame   del   conto,   dei
documenti ad esso allegati e degli altri atti  e  notizie  che  possa
avere comunque acquisito, anche  a  mezzo  di  strumenti  telematici,
attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al
contabile, se del caso volta  alla  correzione  di  eventuali  errori
materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti  diretti  e
nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del  collegio  in
camera di consiglio. 
 
 
  4.  La  relazione  sul  conto  conclude  o  per  il  discarico  del
contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare,  o
per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore  lo
ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei  resti  da  riprendersi
nel conto successivo, per  la  declaratoria  di  irregolarita'  della
gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti  interlocutori
o definitivi che il relatore giudichi opportuni.