Art. 146
        Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi
                          di cui al capo VI

  1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo  27  comma 2, all'articolo 30, comma 2, all'articolo 31,
comma  1  e  all'articolo  33,  comma  2,  svolgono  le attivita' ivi
previste   debbono   presentare,   entro   sei   mesi,   domanda   di
autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.
  2.  Qualora  i soggetti di cui al comma 1 siano gia' in possesso di
provvedimenti    autorizzativi    ai    sensi    delle   disposizioni
precedentemente   vigenti,  debbono  chiedere,  entro  due  anni,  la
conversione   o   la   convalida   dei  provvedimenti  medesimi  alle
amministrazioni  titolari  della  potesta'  autorizzativa  secondo le
norme del presente decreto.
  3.  Ove  i  provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di
cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve
essere   presentata   nei   termini  previsti  dai  provvedimenti  in
questione.
  4.  In  attesa  dei  provvedimenti di conversione, di convalida, di
nulla  osta  o  di  autorizzazione  di  cui  ai  commi precedenti, e'
consentita   la  prosecuzione  dell'esercizio  delle  attivita',  nel
rispetto  delle  modalita',  limiti  e  condizioni  con cui la stessa
veniva svolta.
  5.  Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per
il  rilascio  dei  provvedimenti amministrativi previsti nel presente
articolo.
  6.  Sino  all'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 29,
comma  2,  e all'articolo 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di
categoria   B   e   l'autorizzazione   allo  smaltimento  di  rifiuti
nell'ambiente  di cui allo stesso articolo 30 sono rilasciate secondo
le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.
  7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 4,
valgono le disposizioni di cui all'allegato II.