Art. 146 Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo 30, comma 2, all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma 2, svolgono le attivita' ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potesta' autorizzativa secondo le norme del presente decreto. 3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione. 4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, e' consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attivita', nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta. 5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo. 6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 29, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma. 7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.