(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 146)
 
                              Art. 146 
 
                       (Decreto di discarico) 
 
 
  1. Qualora il conto chiuda  in  pareggio  e  risulti  regolare,  il
giudice designato  deposita  la  relazione  nella  quale  propone  il
discarico del contabile. 
 
 
  2. Il presidente, ove non dissenta, ordina  la  trasmissione  della
relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso  entro
il termine perentorio di trenta giorni. 
 
 
  3. Se non e' espresso avviso contrario entro il termine di  cui  al
comma 2, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto
di discarico. 
 
 
  4. Il decreto puo' essere anche  collettivo  e  riferirsi  tanto  a
conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da
piu' contabili della stessa amministrazione  o  riguardanti  gestioni
contabili omogenee. 
 
 
  5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della  sezione,
e'    comunicato    all'agente    contabile    per     il     tramite
dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.