Art. 147.
                           Sanzioni penali

  1.  Il  titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia
l'attivita'   di   produzione   di   medicinali   o   materie   prime
farmacologicamente  attive  senza  munirsi dell'autorizzazione di cui
all'articolo   50,  ovvero  la  prosegue  malgrado  la  revoca  o  la
sospensione  dell'autorizzazione  stessa,  e' punito con l'arresto da
sei  mesi  ad  un  anno  e  con  l'ammenda  da  euro diecimila a euro
centomila.  Le  medesime  pene  si applicano, altresi', a chi importa
medicinali  o  materie  prime  farmacologicamente  attive  in assenza
dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo 55 ovvero non effettua o
non  fa  effettuare  sui  medicinali  i  controlli di qualita' di cui
all'articolo  52, comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a
chi  prosegue  l'attivita'  autorizzata  pur  essendo  intervenuta la
mancanza  della  persona qualificata di cui all'articolo 50, comma 2,
lettera   c),   o  la  sopravvenuta  inidoneita'  delle  attrezzature
essenziali  a produrre e controllare medicinali alle condizioni e con
i requisiti autorizzati.
  2.  Salvo  che  il  fatto  non costituisca reato, chiunque mette in
commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo
6  non  e'  stata  rilasciata  o confermata ovvero e' stata sospesa o
revocata,  o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da
quella  autorizzata,  e'  punito  con  l'arresto  sino  a  un  anno e
conl'ammenda  da  duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte
della  meta'  quando  la  difformita'  della  composizione dichiarata
rispetto  a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti
e non ha rilevanza tossicologica.
  3.  Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere
medicinali  per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non e'
stata  rilasciata o confermata, o medicinali di cui e' stata comunque
vietata  la  vendita,  in  quanto  aventi una composizione dichiarata
diversa  da  quella autorizzata, e' punito con l'ammenda da ottocento
euro  a  duemilaquattrocento euro e con la sospensione dall'esercizio
professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena
e'  dell'arresto  da  due  a otto mesi, dell'ammenda da milleseicento
euro   a   quattromila   euro   e  della  sospensione  dall'esercizio
professionale  per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte
della  meta'  quando  la  difformita'  della  composizione dichiarata
rispetto  a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti
e non ha rilevanza tossicologica.
  4.  Il  titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia
l'attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  100,  ovvero  la prosegue
malgrado  la  revoca  o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e'
punito  con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un anno e con l'ammenda da
diecimila  euro  a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi
prosegue   l'attivita'   autorizzata  senza  disporre  della  persona
responsabile di cui all'articolo 101.
  5.  Chiunque,  in  violazione  dell'articolo 123, comma 1, concede,
offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con
l'arresto  fino  ad  un  anno  e con l'ammenda da quattrocento euro a
mille  euro.  Le  stesse  pene si applicano al medico e al farmacista
che,   in  violazione  dell'articolo  123,  comma  3,  sollecitano  o
accettano  incentivi  vietati.  La  condanna  importa  la sospensione
dall'esercizio  della  professione  per un periodo di tempo pari alla
durata  della  pena  inflitta.  In  caso  di  violazione  del comma 2
dell'articolo   123,   si   applica   la   sanzione  dell'ammenda  da
quattrocento euro a mille euro.
  6.  Le  pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo
periodo,   si   applicano   altresi'   in   caso  di  violazione  dei
provvedimenti  adottati  dall'AIFA ai sensi del comma 1 dell'articolo
142.
  7. Il produttore di medicinali o il titolare dell'AIC che immettono
in  commercio  medicinali privi del requisito della sterilita' quando
prescritto  ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti
agenti  patogeni  suscettibili  di essere trasmessi, e' soggetto alle
pene  previste  dall'articolo  443  del codice penale aumentate di un
terzo.