Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori (art. 123, d.P.R. n. 554/1999) 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. L'ufficio di direzione lavori e' preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.