(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 147)
 
                              Art. 147 
 
                   (Iscrizione a ruolo d'udienza) 
 
 
  1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione
presso la segreteria della sezione. 
 
 
  2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146,
entro il termine di trenta giorni dal deposito  della  relazione,  il
presidente fissa, con  decreto,  l'udienza  per  la  discussione  del
giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti
e delle conclusioni del pubblico ministero. 
 
 
  3. E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del
termine fissato dal magistrato  relatore  per  la  presentazione  dei
documenti essenziali per l'esame della gestione, per: 
 
 
  a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non
siano stati depositati; 
 
 
  b) i conti relativi all'ultima  gestione  degli  agenti  contabili,
quando comprendano partite  attinenti  a  precedenti  gestioni  degli
stessi  agenti  e  non  occorra  procedere  alla  revocazione   delle
decisioni sui conti precedenti; 
 
 
  c)  i  deconti  compilati  nei   casi   di   deficienza   accertata
dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei
conti anteriormente al giudizio sul conto; 
 
 
  d)   i   conti   complementari,   compilati   per   responsabilita'
amministrativa a carico di contabili, i cui conti  siano  stati  gia'
decisi; 
 
 
  e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per  cui
non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. 
 
 
  4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della  segreteria,
e'    comunicato    all'agente    contabile    per     il     tramite
dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.