Art. 148 
                   (Inammissibilita' del ricorso) 
 
   1. Il ricorso e' inammissibile: 
   a) se proviene da un soggetto non legittimato; 
   b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146; 
   c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi 1 e 2,  salvo  che  sia  regolarizzato  dal  ricorrente  o  dal
procuratore speciale anche su  invito  dell'Ufficio  del  Garante  ai
sensi  del  comma  2,  entro  sette  giorni  dalla  data  della   sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si considera presentato al momento in cui  il  ricorso  regolarizzato
perviene all'Ufficio. 
 
   2.  Il  Garante  determina  i  casi  in  cui   e'   possibile   la
regolarizzazione del ricorso.