Articolo 148 Commissione per il paesaggio 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. 2. La commissione e' composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159. 4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle attivita' della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 7, e' espresso in quella sede secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12.