Art. 148 
 
                        Direttore dei lavori 
 
                   (art. 124, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il direttore dei lavori cura che  i  lavori  cui  e'  preposto
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' del progetto  e  del
contratto. 
    2.  Il  direttore  dei   lavori   ha   la   responsabilita'   del
coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto  l'ufficio
di direzione dei  lavori,  ed  interloquisce  in  via  esclusiva  con
l'esecutore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed   economici   del
contratto. 
    3. Il  direttore  dei  lavori  ha  la  specifica  responsabilita'
dell'accettazione dei  materiali,  sulla  base  anche  del  controllo
quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti   ufficiali   delle
caratteristiche   meccaniche   di   questi   cosi'   come    previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e  in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di
cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio  1974,
n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, ed al decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  luglio  2004,  n.  186,  e  successive
modificazioni. 
    4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita'  ed  i
compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente
regolamento nonche': 
    a) verificare periodicamente il  possesso  e  la  regolarita'  da
parte  dell'esecutore  e  del  subappaltatore  della   documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti; 
    b) curare la costante verifica  di  validita'  del  programma  di
manutenzione, dei  manuali  d'uso  e  dei  manuali  di  manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 
    c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui
all'articolo 118, comma 4, del codice. 
 
              Note all'art. 148 
              - Il  testo  dell'art.  3  comma  2,  della  Legge  del
          5/11/1971 n. 1086, recante “Norme per la  disciplina  delle
          opere  di  conglomerato  cementizio   armato,   normale   e
          precompresso ed a struttura  metallica”,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 21 dicembre 1971, n. 321, e' il seguente: 
              “2 - Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno
          per la parte di sua competenza,  hanno  la  responsabilita'
          della rispondenza dell'opera al  progetto,  dell'osservanza
          delle  prescrizioni  di  esecuzione  del  progetto,   della
          qualita'  dei  materiali  impiegati,  nonche',  per  quanto
          riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.” 
              - la legge 2 febbraio1974 n. 64 recante  “Provvedimenti
          per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
          sismiche” e' pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 1974,  n.
          76. 
              - il dPR 6 giugno 2001  n.  380  recante  “Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia. (Testo A)”, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20
          ottobre 2001, n. 245, S.O.. 
              - la legge 27 luglio 2004 n. 186  recante  “Conversione
          in legge, con modificazioni, del D.L. 28  maggio  2004,  n.
          136,  recante  disposizioni  urgenti   per   garantire   la
          funzionalita'   di   taluni    settori    della    pubblica
          amministrazione. Disposizioni per  la  rideterminazione  di
          deleghe legislative  e  altre  disposizioni  connesse”,  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 175, S.O. 
              - Il testo dell'art. 118, comma 4, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “4. L'affidatario deve praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente.”