Art. 148 Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso 1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.
Nota all'art. 148: - Per il D.P.R. n. 185/1964 v. nota all'art. 147.