Art. 148
    Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso

  1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n. 185, che siano in corso al
momento  dell'applicazione  del  presente  decreto,  continuano,  con
esclusione  di  quelli  inerenti  alla  disattivazione degli impianti
nucleari,  ad  essere  disciplinati dal predetto decreto; ai relativi
provvedimenti   di   autorizzazione   conclusivi   si   applicano  le
disposizioni  dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione
di tali provvedimenti.
 
          Nota all'art. 148:
          - Per il D.P.R. n. 185/1964 v. nota all'art. 147.