Art. 148 
 
                     (Affidamento dei contratti) 
 
  1. I lavori concernenti beni mobili,  superfici  decorate  di  beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico  o  archeologico,  gli  scavi  archeologici,  anche
subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che  motivate  ed
eccezionali esigenze  di  coordinamento  dei  lavori,  accertate  dal
responsabile del procedimento e comunque non attinenti  la  sicurezza
dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, non rendano necessario l'affidamento congiunto.  E'  fatto  salvo
quanto previsto  all'articolo  146  sul  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione stabiliti nel presente capo. 
  2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al  comma  1
possono  essere  assorbite  in  altra  categoria  o   essere   omesse
nell'indicazione delle lavorazioni di cui  si  compone  l'intervento,
indipendentemente dall'incidenza  percentuale  che  il  valore  degli
interventi  di  tipo  specialistico   assume   rispetto   all'importo
complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica  separatamente,
nei documenti di gara, le attivita' riguardanti il  monitoraggio,  la
manutenzione, il restauro dei beni di cui  al  comma  1,  rispetto  a
quelle  di   carattere   strutturale,   impiantistico,   nonche'   di
adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio. 
  3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, e per la manutenzione  e  il  restauro  di
ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera  f)
del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante,
previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, puo'
applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove
i  servizi  o  le  forniture  assumano   rilevanza   qualitativamente
preponderante ai fini dell'oggetto del  contratto,  indipendentemente
dall'importo dei lavori. 
  4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo. 
  5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3,  si
applica l'articolo 28. 
  6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati  di  norma  a  misura,
indipendentemente dal relativo importo. 
  7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente  capo  e'  consentita
nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, fino all'importo di
trecentomila euro, secondo le modalita' di cui all'articolo  163  del
presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei
lavori di  somma  urgenza  e'  altresi'  consentita  in  relazione  a
particolari tipi di intervento individuati  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4. 
 
          Note all'art. 148 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
              "Art. 10 (Beni culturali) 
              1. Sono  beni  culturali  le  cose  immobili  e  mobili
          appartenenti allo Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti
          pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed
          istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
          di lucro, ivi compresi gli  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, che presentano interesse artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.". 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.. 
              - Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
              "Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura) 
              1. Ai fini del presente codice sono istituti  e  luoghi
          della cultura i musei, le biblioteche  e  gli  archivi,  le
          aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) «museo», una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) «archivio», una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca; 
              d) «area archeologica», un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  «parco  archeologico»,   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) «complesso monumentale», un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.".