(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 148)
 
                              Art. 148 
 
                      (Udienza di discussione) 
 
 
  1.   All'udienza   possono   comparire   l'agente    contabile    e
l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. 
 
 
  2. L'agente contabile, ove presente in udienza, puo'  essere  anche
ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti,  ma  non
puo' svolgere difese orali senza il patrocinio di un  legale  o,  nel
caso  di  comparizione  dell'amministrazione,   di   un   funzionario
appositamente delegato. 
 
 
  3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero  esprime  il  proprio
avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e
dell'erario, secondo le norme della presente  Parte,  nonche'  adotta
ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle
ragioni erariali. 
 
 
  4. Durante l'esame  giudiziale,  il  pubblico  ministero  non  puo'
disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a  riscontrare
la regolarita' del conto,  salvo  che  sussistano  gravi  ed  urgenti
motivi, di cui da'  pronta  e  motivata  comunicazione  alla  sezione
giurisdizionale. 
 
 
  5. Quando con la responsabilita' di colui  che  ha  reso  il  conto
giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti
a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di
responsabilita'. 
 
 
  6. Nel caso sussistano  speciali  circostanze,  si  puo'  procedere
contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.