Art. 149 
                 (Procedimento relativo al ricorso) 
 
   1.  Fuori  dei  casi  in  cui  e'   dichiarato   inammissibile   o
manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato al titolare  entro
tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad  esercitare
entro dieci giorni dal suo ricevimento la facolta' di  comunicare  al
ricorrente e all'Ufficio la  propria  eventuale  adesione  spontanea.
L'invito e' comunicato al titolare per il  tramite  del  responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in  caso  di
esercizio dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  ove  indicato  nel
ricorso. 
   2. In caso  di  adesione  spontanea  e'  dichiarato  non  luogo  a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e'  determinato  in  misura
forfettaria  l'ammontare  delle  spese  e  dei  diritti  inerenti  al
ricorso, posti a carico della controparte  o  compensati  per  giusti
motivi anche parzialmente. 
   3.  Nel  procedimento  dinanzi  al   Garante   il   titolare,   il
responsabile di cui al comma  1  e  l'interessato  hanno  diritto  di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di  procuratore  speciale,  e
hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito
di  cui  al  comma  1  e'  trasmesso  anche  al  ricorrente  e   reca
l'indicazione del termine entro il quale  il  titolare,  il  medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e  documenti,
nonche' della data in cui tali soggetti  possono  essere  sentiti  in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva. 
   4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare  la  domanda  nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso  o  a  seguito  di  eccezioni
formulate dal titolare. 
   5. Il Garante puo' disporre, anche  d'ufficio,  l'espletamento  di
una o piu' perizie.  Il  provvedimento  che  le  dispone  precisa  il
contenuto dell'incarico e il termine per la  sua  esecuzione,  ed  e'
comunicato alle parti le quali possono  presenziare  alle  operazioni
personalmente  o  tramite  procuratori  o  consulenti  designati.  Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia. 
   6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1 possono essere assistiti da un procuratore o da  altra  persona  di
fiducia. 
   7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e'
l'assenso  delle  parti  il  termine  di  sessanta  giorni   di   cui
all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per un  periodo  non
superiore ad ulteriori quaranta giorni. 
   8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150,  comma  2  e
dall'articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15  settembre
di ciascun anno e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale  periodo,  l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo  medesimo.  La  sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146, comma 1, e non preclude  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 150, comma 1 .