Art. 149.
Estensione  delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati
                     con procedura centralizzata

  1.  Ad eccezione del potere di revoca dell'AIC, le disposizioni del
presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi
del  regolamento  (CE)  n.  726/2004.  In tale ipotesi l'AIFA, quando
adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede
agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.
 
          Nota all'art. 149:
              - Per  il  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  vedi  note
          all'art. 1.