Art. 149
        Commissione medica per l'accertamento dell'idoneita'
                          fisica e psichica

  1.  Sino  a  quando  non  saranno aggiornate le norme regolamentari
relative  al  riconoscimento  dell'idoneita'  alla  direzione ed alla
conduzione  degli  impianti  nucleari, ai sensi dell'articolo 9 della
legge  31  dicembre  1962,  n.  1860, il comma 2 dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e'
cosi' modificato:
  "La Commissione e' composta:
    a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
    b)   da   uno  specialista  in  psichiatria,  o  specializzazione
equipollente,  e da uno specialista in neurologia, o specializzazione
equipollente, designati dal Ministero della sanita';
    c)  da  un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 88 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".
  2.  Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari
di  cui  al  comma  1,  l'articolo  35  del predetto decreto e' cosi'
modificato:
  Le  spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente
capo  sono  a  carico  dell'ANPA, il cui Consiglio di Amministrazione
deliberera'   anche   in   ordine   al   trattamento   economico   da
corrispondere.  L'ANPA  fornira'  agli  ispettorati  provinciali  del
lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti.
 
          Note all'art. 149:
          - Per  la  legge  n.  1860/1962  v.  nota  all'art.  3.  Si
          trascrive il testo dell'art. 9:
          "Art.9.-  L'esercizio  tecnico degli impianti nucleari deve
          essere affidato a persone riconosciute idonee per il  detto
          compito.    Con decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta del Ministro per l'industria e per  il  commercio,
          di  concerto  con  il Ministro per la pubblica istruzione e
          con il Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale
          inteso il Comitato nazionale per l'energia nu- cleare, sono
          emanate   le  norme  regolamentari  relative  ai  requisiti
          necessari per ottenere il  riconoscimento  della  idoneita'
          alla direzione ad alla conduzione degli impianti nucleari e
          quelle per il rilascio delle relative patenti.
          Parimenti  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta del Ministro per la marina mercantile di  concerto
          con  i  Ministri per l'industria e per il commercio, per la
          pubblica  istruzione  e  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale,   inteso   il  Comitato  nazionale  per  l'energia
          nucleare,  sono  emanate  le  norme  regolamentari  per  il
          riconoscimento  dell'  idoneita'  e  per  il rilascio delle
          patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati
          ad essere installati sulle navi".
          In applicazione dell'art. 9 e' stato emanato il  D.P.R.  30
          dicembre 1970, n. 1450, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
          n. 123 del 15 maggio 1971.
          -   Il  D.P.R.  30  dicembre  1970,  n.  1450  contiene  il
          Regolamento   per    il    riconoscimento    dell'idoneita'
          all'esercizio  tecnico  degli  impianti nucleari. L'art. 30
          cosi recita:
          "Art.  30.  (Commissione  medica)  Con  provvedimento   del
          presidente del C.N.E.N. e' istituita una commissione medica
          per  l'accertamento  della  specifica  idoneita'  fisica  e
          psichica degli aspiranti  al  conseguimento  o  al  rinnovo
          dell'attestato   di  idoneita'  o  della  patente,  di  cui
          rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento.
           La commissione e' composta:
            da un ispettore medico del lavoro designato dal Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
            da  uno  specialista  di  malattie  nervose  e   mentali,
          designato dal Ministero della sanita';
           da  un  medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  1964,
          n. 185.
          La  commissione  dura  in carica due anni e alla scadenza i
          membri possono essere riconfermati.
          Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
          C.N.E.N.   Per ciascuno  dei  detti  membri  devono  essere
          nominati i supplenti".
          -   L'art.  35  dello  stesso  D.P.R.  riguarda  gli  oneri
          finanziari per il funzionamento della commissione medica  e
          di altra commissione prevista dallo stesso decreto:
          "Art.   35.   (Oneri   finanziari)   -   Le  spese  per  il
          funzionamento delle commissioni di  cui  al  presente  capo
          sono   a   carico  del  bilancio  del  C.N.E.N.,  il  quale
          deliberera' anche in ordine  al  trattamento  economico  da
          corrispondere, che non dovra' superare gli importi previsti
          dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 gennaio
          1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno  1967,  n.
          417. Il C.N.E.N.  fornira' agli ispettorati provinciali del
          lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti".