Art. 15. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e' punita con la sanzione amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 e' punita con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, comma 1, e 10 e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremilacinquecento a euro ventimila. 5. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.