Art. 15.
1.  All'articolo  4-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
"articoli  575,"  sono  inserite  le seguenti: "600-bis, primo comma,
600-ter,  primo  e  secondo  comma,  600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater,  609-octies," e dopo le parole: "dagli articoli 609-bis,"
sono inserite le seguenti: "609-ter,".
 
          Nota all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-bis della legge
          26 luglio    1975,    n.    354   (Norme   sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative della liberta'.) come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  4-bis  (Divieto  di  concessione  dei benefici e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i  permessi  premio e le misure alternative alla detenzione
          previste  dal  capo  VI, esclusa la liberazione anticipata,
          possono  essere  concessi  ai  detenuti  e  internati per i
          seguenti  delitti  solo  nei  casi  in  cui tali detenuti e
          internati  collaborino  con  la giustizia a norma dell'art.
          58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
          di   terrorismo,   anche  internazionale,  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico  mediante il compimento di atti di
          violenza,  delitto  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
          penale,   delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste  dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui  agli  articoli 600,  601, 602 e 630 del codice penale,
          all'art.  291-quater  del  testo  unico  delle disposizioni
          legislative  in  materia  doganale,  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, e
          all'art.  74  del  testo  unico  delle  leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309.  Sono fatte salve le
          disposizioni   degli   articoli 16-nonies   e   17-bis  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici
          suddetti  possono  essere  concessi ai detenuti o internati
          per  uno  dei  delitti di cui al primo periodo del presente
          comma  purche'  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
          escludere  l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
          cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,accertata
          nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento
          dei  fatti  e  delle  responsabilita'  operato con sentenza
          irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile   un'utile
          collaborazione  con  la giustizia, nonche' nei casi in cui,
          anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta  risulti
          oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei  medesimi
          detenuti   o   internati  sia  stata  applicata  una  delle
          circostanze  attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche
          qualora  il  risarcimento  del  danno  sia avvenuto dopo la
          sentenza  di  condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116,
          secondo  comma,  del  codice  penale.  I benefici di cui al
          presente  comma possono essere concessi solo se non vi sono
          elementi   tali   da   far   ritenere   la  sussistenza  di
          collegamenti  con la criminalita' organizzata, terroristica
          o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
          seguenti  articoli:  articoli 575,  600-bis,  primo  comma,
          600-ter,  primo  e  secondo  comma, 600-quinquies, 609-bis,
          609-ter,  609-quater,  609-octies, 628, terzo comma, e 629,
          secondo  comma,  del codice penale, art. 291-ter del citato
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre   1990,   n.   309,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 2, del medesimo
          testo  unico,  art.  416 del codice penale, realizzato allo
          scopo  di  commettere delitti previsti dal libro II, titolo
          XII,  capo  III,  sezione  I,  del  medesimo  codice, dagli
          articoli 609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del
          codice  penale  e  dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
          comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al  suddetto  comitato  provinciale  puo' essere chiamato a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto.
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il
          tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
          informazioni  dal  questore. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
              3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
          ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali.
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».