ART. 15
        (piani e programmi sottoposti a vas in sede statale)

   1.  Sono  sottoposti  a  valutazione ambientale strategica in sede
statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione
compete ad organi dello Stato.
   2.  Per  la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al
comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le
disposizioni  del  capo  I;  queste  ultime si applicano anche per la
valutazione  dei  progetti  di  cui  al  comma 1 ove non diversamente
disposto nel presente capo II.