Art. 15.
               Esperti che elaborano le documentazioni

  1.   A  cura  del  richiedente,  i  riassunti  dettagliati  di  cui
all'articolo 8,  comma 5, prima di essere presentati all'AIFA, devono
essere  elaborati  e  firmati da esperti in possesso delle necessarie
qualifiche tecniche o professionali, correlate alla materia trattata,
specificate in un breve curriculum vitae.
  2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali
di  cui  al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura
scientifica  di  cui  all'articolo 11,  conformemente alle previsioni
dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC.
  3.   I   riassunti  dettagliati  sono  parte  del  dossier  che  il
richiedente presenta all'AIFA.