Art. 15.

                              Sanzioni

  1.  Alle  violazioni  degli  obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente  decreto  si  applicano  le  sanzioni amministrative da euro
100,00  ad  euro  1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
  2.  Alle  violazioni  degli  altri  obblighi derivanti dal presente
decreto  si  applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro   10.000,00   con   riferimento   all'entita'   e   complessita'
dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
  3.  Le  violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico  delle  imprese  installatrici  sono comunicate alla Camera di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per
territorio,  che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese  artigiane  o  nel  registro  delle  imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
  4.  La  violazione  reiterata  tre  volte delle norme relative alla
sicurezza  degli  impianti  da parte delle imprese abilitate comporta
altresi',  in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione  delle  medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  su  proposta  dei
soggetti   accertatori   e   su   giudizio   delle   commissioni  che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
  5.  Alla  terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed   i  collaudi,  i  soggetti  accertatori  propongono  agli  ordini
professionali  provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
  6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al presente articolo
provvedono   le   Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura.
  7.  Sono  nulli,  ai  sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti  relativi  alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 gennaio 2008

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182
 
          Note all'articolo 15:

              Il  testo  dell'articolo 1418  del Codice Civile, e' il
          seguente:
              «Art.  1418.  (Cause  di  nullita' del contratto). - Il
          contratto  e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
          salvo che la legge disponga diversamente.
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti  indicati  dall'articolo 1325, l'illiceita' della
          causa,   l'illiceita'   dei   motivi   nel   caso  indicato
          dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti
          stabiliti dall'articolo 1346.
              Il   contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri  casi
          stabiliti dalla legge.».