Art. 15. 
  1. All'articolo 11 della legge 29  marzo  1983,  n.  93,  il  comma
quinto e' sostituito dal seguente: 
"Il Governo e' tenuto a  verificare,  come  condizione  per  l'inizio
delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9,  10  e  12,  che  le
organizzazioni sindacali di  cui  al  precedente  articolo  6  ed  ai
successivi  articoli   12   e   14   abbiano   adottato   codici   di
autoregolamentazione del diritto di sciopero". 
 
          Nota all'art. 15:
             -  Il  testo  dell'art. 11 della citata legge n. 93/1983
          (per il titolo v. nota all'art. 2), cosi'  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  11  (Contenuto degli accordi sindacali in materia
          di pubblico impiego). - Gli accordi  sindacali  di  cui  ai
          precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed
          ogni  altro  emolumento,  stabilendo  comunque  per  questi
          ultimi  i  criteri  di attribuzione in relazione a speciali
          contenuti della prestazione di  lavoro  e  determinando  in
          ogni  caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e
          la quota eventualmente destinata agli  accordi  di  cui  al
          successivo art. 14.
             E'  fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli
          enti pubblici  cui  l'accordo  si  riferisce  di  concedere
          trattamenti  integrativi non previsti dall'accordo stesso e
          comunque comportanti oneri aggiuntivi.
             Negli  accordi  devono  essere  definiti, su indicazione
          della  delegazione  della   pubblica   amministrazione,   i
          seguenti elementi:
               a) la individuazione del personale cui si riferisce il
          trattamento;
               b)  i  costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto
          trattamento;
               c) la quantificazione della spesa.
             Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi
          di  cui  all'art.  3,  norme  dirette  a  disciplinare   le
          procedure   per   la  prevenzione  e  il  componimento  dei
          conflitti di lavoro.
            Il  Governo  e'  tenuto a verificare, come condizione per
          l'inizio delle procedure di cui agli articili 6, 7,  8,  9,
          10  e  12,  che  le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al
          precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano
          adottato  codici  di  autoregolamentazione  del  diritto di
          sciopero.
             I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati
          agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".