Art. 15.


                  Materiale informativo e didattico


  1.  Il  materiale informativo e didattico da chiunque predisposto e
in  qualunque  modo  diffuso,  destinato alle gestanti, alle madri di
lattanti  e  bambini,  alle  famiglie  ed a tutti gli interessati nel
settore  dell'alimentazione  dei lattanti e della prima infanzia, non
deve avvalorare la tesi, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni
o  altro,  che  l'allattamento  artificiale  sia uguale o equivalente
all'allattamento  al  seno  e  deve,  in  ogni caso, conformarsi alle
prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10.
  2. Il materiale di cui al comma 1, inoltre, deve risultare in linea
con i criteri e i principi sottoelencati:
   a)  l'allattamento  al  seno, per la superiorita' e i benefici che
offre rispetto all'allattamento artificiale, va promosso come pratica
di alimentazione esclusiva nei primi sei mesi di vita;
   b)  la  decisione  di  avviare  l'alimentazione complementare deve
essere  presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del
settore  della  medicina,  dell'alimentazione,  della farmacia, della
maternita' o dell'infanzia;
   c)  le varie tappe da seguire nella scelta dei prodotti ai fini di
una  adeguata  diversificazione dell'alimentazione del lattante e del
bambino non possono essere generalizzate, perche' occorre tener conto
delle specifiche condizioni individuali e anche familiari;
   d)  l'allattamento al seno e' superiore e offre benefici anche nel
regime alimentare diversificato del lattante;
   e)  l'introduzione, prima del sesto mese di vita, di sostituti del
latte  materno  o  di  altri  alimenti  puo'  avere  effetti negativi
sull'allattamento al seno;
   f)  la  decisione  di  non  allattare  al  seno  e'  difficilmente
reversibile;
   g)  l'utilizzazione  non appropriata degli alimenti per lattanti e
di  quelli  di  proseguimento  comporta  dei rischi per la salute del
lattante.
  3.  Il  materiale  di  cui  al  comma  1  deve  recare  gli estremi
identificativi  del  soggetto  che lo predispone e che lo diffonde e,
qualora   contenga   informazioni  sull'impiego  degli  alimenti  per
lattanti,  non  deve  riportare alcuna immagine che possa idealizzare
l'impiego di tali alimenti e deve altresi' fornire informazioni circa
le conseguenze sociali e finanziarie sulle loro utilizzazione.