Art. 15 
 
 
                Organismi di composizione della crisi 
 
  1. Gli enti pubblici  possono  costituire  organismi  con  adeguate
garanzie di indipendenza  e  professionalita'  deputati,  su  istanza
della  parte  interessata,   alla   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e  le  modalita'
di iscrizione nel registro di cui al  comma  2,  con  regolamento  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge.  Con  lo  stesso  decreto  sono  disciplinate,
altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,  nonche'   la
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi  di  cui  al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
  4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso  le  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2. 
  5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  ai
componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese  o
indennita' a qualsiasi titolo corrisposti. 
  6. Le attivita' degli organismi di cui al  comma  1  devono  essere
svolte nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1-2 (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4-4ter (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              "Art. 2. Compiti e funzioni. 
              1. Le camere di commercio svolgono,  nell'ambito  della
          circoscrizione  territoriale  di  competenza,  funzioni  di
          supporto e di promozione  degli  interessi  generali  delle
          imprese e delle economie locali, nonche',  fatte  salve  le
          competenze attribuite  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi
          dello Stato alle amministrazioni statali, alle  regioni,  e
          agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative  ed
          economiche relative al sistema delle imprese. Le camere  di
          commercio, singolarmente o in forma associata,  esercitano,
          inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato  e  dalle
          regioni,  nonche'  i  compiti  derivanti   da   accordi   o
          convenzioni internazionali, informando la  loro  azione  al
          principio di sussidiarieta'. 
              2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma
          associata, svolgono in particolare le funzioni e i  compiti
          relativi a: 
              a) tenuta del registro delle  imprese,  del  Repertorio
          economico amministrativo, ai sensi  dell'articolo  8  della
          presente legge, e degli altri registri ed  albi  attribuiti
          alle camere di commercio dalla legge; 
              b) promozione della semplificazione delle procedure per
          l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; 
              c) promozione del territorio e delle economie locali al
          fine di accrescerne la competitivita', favorendo  l'accesso
          al credito per le  PMI  anche  attraverso  il  supporto  ai
          consorzi fidi; 
              d) realizzazione di osservatori dell'economia locale  e
          diffusione di informazione economica; 
              e)   supporto   all'internazionalizzazione    per    la
          promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero,
          raccordandosi, tra l'altro, con i programmi  del  Ministero
          dello sviluppo economico; 
              f)  promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento
          tecnologico   per   le   imprese,   anche   attraverso   la
          realizzazione di servizi e  infrastrutture  informatiche  e
          telematiche; 
              g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
          per la risoluzione delle controversie  tra  imprese  e  tra
          imprese e consumatori e utenti; 
              h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese,  loro
          associazioni e associazioni di tutela degli  interessi  dei
          consumatori e degli utenti; 
              i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di
          clausole inique inserite nei contratti; 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci; 
              m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
              n)  cooperazione  con  le  istituzioni  scolastiche   e
          universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
          l'orientamento al lavoro e alle professioni. 
              3. Le camere  di  commercio,  nei  cui  registri  delle
          imprese siano iscritte o annotate meno di  40.000  imprese,
          esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h),  i)  e  l)
          obbligatoriamente in forma associata. 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di
          equilibrio economico e finanziario, possono costituire,  in
          forma singola o associata, e secondo  le  disposizioni  del
          codice civile, aziende speciali operanti secondo  le  norme
          del diritto privato. Le aziende speciali  delle  camere  di
          commercio   sono   organismi    strumentali    dotati    di
          soggettivita' tributaria. Le camere  di  commercio  possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              6. Per la realizzazione  di  interventi  a  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia,  le  camere   di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di programma ai sensi dell'articolo 34 del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              7. La programmazione  degli  interventi  a  favore  del
          sistema delle  imprese  e  dell'economia,  nell'ambito  del
          programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo  11,
          comma  1,  lett.  c),  formulata   in   coerenza   con   la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 22, comma  4,  lett.  a),
          della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              "Art.  22.  Definizione  del   sistema   integrato   di
          interventi e servizi sociali 
              1- 3 (Omissis). 
              4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le  leggi
          regionali,  secondo  i  modelli   organizzativi   adottati,
          prevedono per ogni ambito territoriale di cui  all'articolo
          8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche  delle  diverse
          esigenze delle aree urbane e rurali, comunque  l'erogazione
          delle seguenti prestazioni: 
              a)  servizio  sociale  professionale   e   segretariato
          sociale per informazione  e  consulenza  al  singolo  e  ai
          nuclei familiari; 
              b) - e) (Omissis).".