Art. 15. 
 
Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e  misure
                 di governo della spesa farmaceutica 
 
  1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari  di  cui  all'articolo  2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al  fine  di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
degli obiettivi di  finanza  pubblica,  l'efficienza  nell'uso  delle
risorse  destinante   al   settore   sanitario   e   l'appropriatezza
nell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,   si   applicano   le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla  farmacie  convenzionate  ai
sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo  11  del  decreto
legge 31 maggio 2010 n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del 3,65  per
cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012,  l'importo  che
le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni  ai  sensi
dell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del  decreto  legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010  n.  122,
e' rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere
a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   per   l'assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,  e'  rideterminato
nella misura del 13,1 per cento. 
  3. A  decorrere  dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica  territoriale,  di
cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella  misura  dell'  11,5
per cento al  netto  degli  importi  corrisposti  dal  cittadino  per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo  diverso  dal  prezzo  massimo  di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto  dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  In  caso  di
sforamento  di  tale  tetto  continuano  ad  applicarsi  le   vigenti
disposizioni in  materia  di  ripiano  di  cui  all'articolo  5,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo  sforamento  del  tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base  alla
quota di  accesso  delle  singole  regioni  al  riparto  della  quota
indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale. 
  4. A decorrere dall'anno 2013 il  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  nella  misura  del  3,2  per
cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
  5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per
i farmaci di classe A in distribuzione diretta  e  distribuzione  per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per  i  medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis)  dell'articolo  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni,  per  le
preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate  nelle   farmacie
ospedaliere, per i  medicinali  esteri  e  per  i  plasmaderivati  di
produzione regionale. 
  6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata  al  netto  delle
seguenti somme: 
    a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per  i  consumi  in
ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796,  lettera  g)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  successive  disposizioni  di
proroga, a  fronte  della  sospensione,  nei  loro  confronti,  della
riduzione del 5  per  cento  dei  prezzi  dei  farmaci  di  cui  alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 29 settembre 2006, n.227; 
    b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche  alle  regioni  e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  a  seguito  del
superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in
sede di contrattazione del prezzo ai sensi  dell'articolo  48,  comma
33, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni; 
    c) somme restituite  dalle  aziende  farmaceutiche,  anche  sotto
forma di extra-sconti, alle  regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di  rimborsabilita'
condizionata (payment  by  results,  risk  sharing  e  cost  sharing)
sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del  medicinale  ai
sensi dell'articolo 48, comma  33,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  novembre
2003, n.326, e successive modificazioni. 
  7. A decorrere dall'anno 2013, e'  posta  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per   cento   dell'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale  e'  a  carico  delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale,  in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non  e'  tenuta  al  ripiano  la
regione  che  abbia  fatto   registrare   un   equilibrio   economico
complessivo. 
  8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
    a)   l'AIFA   attribuisce    a    ciascuna    azienda    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  farmaci,  in  via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale  calcolato  sulla  base
degli acquisti di medicinali  da  parte  delle  strutture  pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i  farmaci  equivalenti  e  per  i  farmaci  ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le  somme  di  cui  al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e  di
quelle restituite in applicazione delle lettere  g),  h)  e  i);  dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei  dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; 
    b)  le  risorse  rese  disponibili  dalla  riduzione   di   spesa
complessiva prevista per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che
avvengono nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
budget, nonche'  le  risorse  incrementali  derivanti  dall'eventuale
aumento  del  tetto  di  spesa  rispetto  all'anno  precedente   sono
utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per  cento,  ai
fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi  o
nel caso in cui la spesa  per  farmaci  innovativi  assorba  soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali;  il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo  di  garanzia
per  ulteriori  esigenze  connesse  all'   evoluzione   del   mercato
farmaceutico; 
    c) la somma dei budget  di  ciascuna  azienda  titolare  di  AIC,
incrementata delle somme utilizzate per  i  due  fondi  di  cui  alla
lettera b), deve risultare uguale all'onere  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale  per  l'assistenza  farmaceutica  ospedaliera  a
livello nazionale previsto dalla normativa vigente; 
    d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l'assistenza farmaceutica  ospedaliera  si  fa  riferimento  ai  dati
rilevati dai modelli CE, al netto della spesa  per  la  distribuzione
diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma  10,  lettera  a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;  ai
fini del monitoraggio della  spesa  per  singolo  medicinale,  si  fa
riferimento  ai  dati  trasmessi  nell'ambito   del   nuovo   sistema
informativo  sanitario  dalle  regioni,  relativi  ai   consumi   dei
medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi  dalla  regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate  in  distribuzione
diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget  aziendali,
nelle more della completa  attivazione  del  flusso  informativo  dei
consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle  regioni  che  non
hanno  fornito  i  dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,  viene
attribuita  la  spesa  per  l'assistenza   farmaceutica   ospedaliera
rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi
del decreto del Ministro della  salute  15  luglio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  5  gennaio
2005, n. 2 ; 
    e)  l'AIFA  procede  mensilmente  al  monitoraggio  della   spesa
farmaceutica in rapporto al  tetto,  in  ogni  regione  e  a  livello
nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della  salute  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    f) in caso  di  mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,  l'AIFA
predispone le procedure di recupero  del  disavanzo  a  carico  delle
aziende farmaceutiche secondo le  modalita'  stabilite  alle  lettere
seguenti del presente comma; 
    g) il ripiano e' effettuato tramite  versamenti  a  favore  delle
regioni e delle  province  autonome  in  proporzione  alla  quota  di
riparto  delle  complessive  disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale,   al   netto   delle   quote   relative   alla   mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole  aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
comma; 
    h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo  di  cui  alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del  ripiano,  al  lordo  IVA,  tra
tutte le aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
    i) in caso  di  superamento  del  budget  attribuito  all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali  orfani
ai sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  141/2000  che  non  abbiano  la
caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota  di
superamento riconducibile a tali medicinali e' ripartito, ai fini del
ripiano, al lordo IVA, tra  tutte  le  aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperti da brevetto; 
    j)  la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le  regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di  quanto  dovuto
nei termini  previsti  comporta  l'adozione  da  parte  dell'AIFA  di
provvedimenti di riduzione  del  prezzo  di  uno  o  piu'  medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali  da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte  delle  pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti; 
    k) in sede di prima  applicazione  della  disciplina  recata  dal
presente comma, ai fini della definizione dei  budget  delle  aziende
farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto  previsto  dalle
lettere a) b) e c), dai  fatturati  aziendali  relativi  al  2012  e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le  aziende
farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo  fatturato   relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno. 
  9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul
mercato di medicinali innovativi ad  alto  costo  che,  tenuto  conto
della rilevanza delle  patologie  in  cui  sono  utilizzati  e  della
numerosita' dei pazienti  trattabili,  potrebbero  determinare  forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
  10. Al  fine  di  incrementare  l'appropriatezza  amministrativa  e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato  ed  il  tavolo  degli
adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del
23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte  delle  Regioni  si
sia provveduto a garantire  l'attivazione  ed  il  funzionamento  dei
registri dei farmaci sottoposti  a  registro  e  l'attivazione  delle
procedure per ottenere l'eventuale rimborso da  parte  delle  aziende
farmaceutiche interessate. 
  11. La  disciplina  del  presente  articolo  in  materia  di  spesa
farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla  lettera
b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)  contenuti  nello
stesso articolo 17 del citato decreto legge  devono  intendersi  come
riferimenti al presente articolo". 
  12 . Con le disposizioni di cui ai  commi  13  e  14  sono  fissate
misure di razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
servizi e ulteriori misure in campo sanitario per  l'anno  2012.  Per
gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo  la
stipulazione, entro il 31  luglio  2012,  del  Patto  per  la  salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
nella quale possono  essere  convenute  rimodulazioni  delle  misure,
fermo  restando  l'importo  complessivo  degli  obiettivi  finanziari
annuali.  Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
dell'attuazione  delle  misure  finalizzate   all'accelerazione   del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale. 
  13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito  sanitario  e  di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: 
    a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo  17,  comma
1,  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli  importi  e  le
connesse prestazioni relative a contratti in  essere  di  appalto  di
servizi e di fornitura  di  beni  e  servizi,  con  esclusione  degli
acquisti dei farmaci, stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per  tutta  la  durata
dei  contratti  medesimi;  tale  riduzione  per   la   fornitura   di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 ; 
    b) all'articolo 17, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base  dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma,  nonche'  sulla  base  delle
analisi effettuate dalle Centrali regionali per  gli  acquisti  anche
grazie a strumenti di  rilevazione  dei  prezzi  unitari  corrisposti
dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi,  emergano
differenze significative dei prezzi  unitari,  le  Aziende  Sanitarie
sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei  contratti
che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
prezzi di riferimento  come  sopra  individuati,  e  senza  che  cio'
comporti modifica della durata del  contratto.  In  caso  di  mancato
accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla  trasmissione  della
proposta, in  ordine  ai  prezzi  come  sopra  proposti,  le  Aziende
sanitarie hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo  1671  del
codice  civile.  Ai  fini  della  presente  lettera  per   differenze
significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20  per
cento rispetto al prezzo di riferimento.»; 
    c) le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello
standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente  a
carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non  superiore
a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti  letto
per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione   e   la   lungodegenza
post-acuzie,  adeguando  coerentemente  le  dotazioni  organiche  dei
presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento  un  tasso
di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui  il  25  per
cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto  e'  a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota  non  inferiore
al 40 per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da  ridurre  ed  e'
conseguita  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di   unita'
operative  complesse.  Nelle  singole  regioni,  fino   ad   avvenuta
realizzazione del processo di  riduzione  dei  posti  letto  e  delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento
o il rinnovo di  incarichi  ai  sensi  dell'articolo  15-septies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica,  sotto
il profilo assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'  delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche  se  funzionalmente  e
amministrativamente facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati
in  piu'  sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza  in
regime   ambulatoriale,   favorendo   l'assistenza   residenziale   e
domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
fissati  gli  standard  qualitativi,   strutturali,   tecnologici   e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; 
    d) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto  di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella
piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione
telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di  quanto
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; 
    e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al  finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro  incidenza  percentuale  relativamente  all'importo  complessivo
dell'appalto. Alla verifica  del  predetto  adempimento  provvede  il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui  all'articolo  12
dell'Intesa   Stato-Regioni   del   23   marzo   2005,   sulla   base
dell'istruttoria  effettuata  dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
lavori pubblici; 
    f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore  del  4,9  per  cento  e,  a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento; 
    g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
    "1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle  funzioni
non puo' in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di
remunerazione assegnato.". 
  14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica  una  riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento  della  spesa  di
cui  al  presente  comma   e'   aggiuntiva   rispetto   alle   misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche  in  caso  di  mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli  atti  di  programmazione  regionale  o  delle
province autonome di Trento  e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
livello   di   spesa   determinatosi   per   il   2012   a    seguito
dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al  presente
comma costituisce il livello su cui si applicano  le  misure  che  le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma
5,  del  decreto  legislativo   30   dicembre   1992   e   successive
modificazioni,  in  materia  di  remunerazione  delle  strutture  che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale, il Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
determina le tariffe massime che le regioni e  le  province  autonome
possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, sulla base  dei  dati  di  costo  disponibili  e,  ove
ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,  tenuto  conto
dell'esigenza  di  recuperare,  anche   tramite   le   determinazione
tariffaria, margini di inappropriatezza ancora  esistenti  a  livello
locale e nazionale. 
  16. Le tariffe massime di cui al comma  15,  valide  per  gli  anni
2012-2014,  costituiscono  riferimento  per  la   valutazione   della
congruita' delle risorse a carico del Servizio  Sanitario  Nazionale,
quali principi di coordinamento della finanza pubblica. 
  17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende  comunque  rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica  degli  adempimenti,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il  rispetto  dell'equilibrio  economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto  specificatamente  previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di  cui  all'articolo
1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  e  successive
modificazioni su  un  programma  operativo  di  riorganizzazione,  di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile. 
  18. Sono abrogate le disposizioni  contenute  nel  primo,  secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1,  comma  170,  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311. 
  19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170,  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima cadenza di  cui  al
quarto  periodo"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "Con  cadenza
triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto". 
  20. Si applicano, a decorrere dal  2013,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
qualora al termine del periodo di riferimento del  Piano  di  rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli  obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione. 
  21. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6  luglio  2011,
n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.
111 e' sostituito dai seguenti: 
    3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71  e  72,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015. 
    3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
2, comma 73, della citata legge  n.  191  del  2009.  La  regione  e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo  conseguimento  di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente  agli  anni  2013  e
2014, la regione  e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
l'equilibrio economico ed abbia altresi' assicurato  il  contenimento
delle spese complessive di personale per un importo non  inferiore  a
quello risultante  dall'applicazione  della  percentuale  di  cui  al
medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di  un  terzo  della
stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014. 
    3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai  deficit
sanitari o ai Programmi operativi  di  prosecuzione  di  detti  Piani
restano comunque  fermi  gli  specifici  obiettivi  ivi  previsti  in
materia di personale. 
  22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo  il
livello  del  fabbisogno  del  servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento,  previsto  dalla  vigente  legislazione,  e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014. Le predette riduzioni  sono  ripartite  fra  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e  modalita'
proposti in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano medesime, da  recepire,  in  sede  di
espressione dell'Intesa sancita dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano  per  la  ripartizione  del  fabbisogno  sanitario  e   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,
entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e  seguenti.  Qualora
non  intervenga  la  predetta  proposta  entro  i  termini  predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di  correzione  dei  conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla  ripartizione  del  fabbisogno   e   alla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario  nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Le
Regioni a statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ad  esclusione  della  regione  Siciliana,  assicurano   il
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'articolo  27  della  legge  5   maggio   2009,   n.   42.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
  23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale  a  valere  sulle
risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente  legislazione   per   il
finanziamento   del   Servizio    sanitario    nazionale,    disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149, e' annualmente  pari  allo  0,25  per  cento  delle  predette
risorse. 
  24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le  disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 68, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191. 
  25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  si
interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni   ivi   richiamate   di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche  accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con  il   servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.