(Convenzione-art. 15)
  Articolo 15 - Principi generali 
 
  1. Le Parti prevederanno, in conformita' alla propria  legislazione
interna, programmi o misure di intervento  efficaci  per  le  persone
indicate nell' articolo  16,  paragrafi  1  e  2,  onde  prevenire  e
minimizzare i rischi di recidive dei reati  a  carattere  sessuale  a
danno  dei  bambini.  Tali  programmi  o   misure   dovranno   essere
accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o
all'esterno,  secondo  le  condizioni  definite  dalla   legislazione
interna. 
  2. Le Parti  prevederanno  o  promuoveranno,  in  conformita'  alla
propria legislazione interna, lo sviluppo  di  partenariati  o  altre
forme di cooperazione tra le  autorita'  competenti,  in  particolare
servizi  di  assistenza   sanitaria,   servizi   sociali,   autorita'
giudiziarie e  altri  organismi  incaricati  del  monitoraggio  delle
persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2. 
  3. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, ad effettuare una  valutazione  della  pericolosita'  e  dei
rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in  conformita'  alla
presente Convenzione, da parte delle persone  indicate  dall'articolo
16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati  programmi
o misure. 
  4. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione
interna, ad effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e
delle misure di intervento mese in atto.