Art. 15 
 
  1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea).  -
Le  deliberazioni  prese  dall'assemblea  a  norma   degli   articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 
  Contro le deliberazioni contrarie alla legge o  al  regolamento  di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire
l'autorita'  giudiziaria  chiedendone  l'annullamento   nel   termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che   decorre   dalla   data   della
deliberazione  per  i  dissenzienti  o  astenuti  e  dalla  data   di
comunicazione della deliberazione per gli assenti. 
  L'azione  di   annullamento   non   sospende   l'esecuzione   della
deliberazione, salvo che la sospensione sia  ordinata  dall'autorita'
giudiziaria. 
  L'istanza per ottenere la sospensione  proposta  prima  dell'inizio
della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine  per  la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione.  Per  quanto  non
espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo  III,  sezione  I,  con  l'esclusione
dell'articolo  669-octies,  sesto  comma,  del  codice  di  procedura
civile».