Art. 15. L'esecente di un impianto nucleare e' responsabile, in conformita' della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno e causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso. Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti. La responsabilita' dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra indicate, e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge. L'esercente l'impianto non e' responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato, derivanti da invasione, guerra civile, insurrezione, o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.