Art. 15. 
 
  L'esecente di un impianto nucleare e' responsabile, in  conformita'
della presente legge, di ogni danno alle persone o alle  cose  quando
sia provato che il danno e causato da un incidente nucleare  avvenuto
nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso. 
  Si considera connesso con l'impianto nucleare  il  danno  cagionato
direttamente dai combustibili  nucleari  o  dai  prodotti  o  residui
radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti. 
  La responsabilita' dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal
momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra
indicate, e cessa quando dette sostanze sono  prese  in  consegna  da
altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge. 
  L'esercente  l'impianto  non  e'  responsabile  per  gli  incidenti
nucleari conseguenti  ad  atti  di  conflitto  armato,  derivanti  da
invasione, guerra civile, insurrezione, o a  cataclisma  naturale  di
carattere eccezionale.