Art. 15.
  1.  L'articolo  72  della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  e'
sostituito dal seguente:
  Art.  72. - (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque, per farne uso
personale,  illecitamente  importa,  acquista  o   comunque   detiene
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in dose non superiore a quella
media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1
dell'articolo  72-quater,  e' sottoposto alla sanzione amministrativa
della sospensione della patente di  guida,  della  licenza  di  porto
d'armi,  del  passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se
trattasi di straniero,  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
turismo,  ovvero  del  divieto  di  conseguire tali documenti, per un
periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze  stupefacenti
o  psicotrope  comprese  nelle tabelle I e III previste dall'articolo
12, e per un periodo da uno a tre mesi,  se  si  tratta  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  comprese  nelle tabelle II e IV previste
dallo  stesso  articolo  12.  Competente  ad  applicare  la  sanzione
amministrativa  e'  il  prefetto  del  luogo ove e' stato commesso il
fatto.
  2.  Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle
tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da  far  presumere  che  la
persona  si  asterra',  per il futuro, dal commetterli nuovamente, in
luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce  il
procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze
stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
  3.  In  ogni  caso, se si tratta di persona minore di eta' e se nei
suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione  di  cui
al  comma  1,  il  prefetto  definisce il procedimento con il formale
invito a non fare piu' uso di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
  4.  Si  applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del capo I e  il  secondo  comma  dell'articolo  62  della  legge  24
novembre  1981,  n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.
  5.  Accertati  i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono
alla contestazione immediata,  se  possibile,  e  senza  ritardo,  ne
riferiscono al prefetto.
  6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto
convoca dinanzi a se' o ad un suo delegato la persona  segnalata  per
accertare,  a  seguito  di  colloquio,  le  ragioni della violazione,
nonche'  per  individuare  gli  accorgimenti  utili   per   prevenire
ulteriori  violazioni. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal
personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
  7.  Gli  organi  di polizia giudiziaria possono invitare la persona
nei suoi confronti hanno  effettuato  la  contestazione  immediata  a
presentarsi  immediatamente,  ove possibile, dinanzi al prefetto o al
suo delegato affinche' si proceda al colloquio di cui al comma 6.
  8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto convoca,
se possibile  ed  opportuno,  i  familiari,  li  rende  edotti  delle
circostanze  di fatto e da' loro notizia delle strutture terapeutiche
e rieducative esistenti nel  territorio  della  provincia,  favorendo
l'incontro con tali strutture.
  9.  Il  prefetto,  ove  l'interessato  volontariamente  richieda di
sottoporsi al programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  di  cui
all'articolo   97   e  se  ne  ravvisi  l'opportunita',  sospende  il
procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico
per  le  tossicodipendenze  per  la  predisposizione  del  programma,
fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei
dati  necessari  per  valutarne  il comportamento complessivo durante
l'esecuzione del programma, fermo restando il  segreto  professionale
previsto  dalle  norme  vigenti  ai  fini  di ogni disposizione della
presente legge.
 10.  Il  prefetto  si avvale delle unita' sanitarie locali e di ogni
altra struttura con sede nella  provincia  che  svolga  attivita'  di
prevenzione  e recupero. Puo' assumere informazioni, presso le stesse
strutture, al fine di valutare l'opportunita' del trattamento.
 11.   Se   risulta   che  l'interessato  ha  attuato  il  programma,
ottemperando  alle  relative  prescrizioni,  e  lo  ha  concluso,  il
prefetto dispone, l'archiviazione degli atti.
 12.  Se  l'interessato  non  si presenta al servizio pubblico per le
tossicodipendenze entro il termine  indicato  ovvero  non  inizia  il
programma  secondo  le  prescrizioni  stabilite o lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a  se'
e  lo  invita  al  rispetto  del  programma,  rendendolo edotto delle
conseguenze  cui  puo'  andare  incontro.  Se  l'interessato  non  si
presenta  innanzi  al  prefetto,  dichiara  di rifiutare il programma
ovvero  nuovamente  lo  interrompe  senza  giustificato  motivo,   il
prefetto  ne  riferisce  al  procuratore  della  Repubblica presso la
pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale  per  i
minorenni,  trasmettendo  gli  atti  ai  fini dell'applicazione delle
misure di cui all'articolo 72-bis. Allo stesso  modo  procede  quando
siano  commessi  per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
 13.  Degli  accertamenti  e degli atti di cui ai commi che precedono
puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure
e   delle  sanzioni  previste  nel  presente  articolo  e  in  quello
successivo.
 14.  L'interessato  puo'  chiedere di prendere visione e di ottenere
copia  degli  atti  di  cui  ai  precedenti  commi   che   riguardino
esclusivamente  la  sua  persona. Nel caso in cui gli atti riguardino
piu' persone, l'interessato puo' ottenere  il  rilascio  di  estratti
delle parti relative alla sua situazione.
 15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si
avvale, anche ai fini del colloquiio di cui al comma 6, delle  unita'
sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10".
  2.  Per  le  esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il
Governo e' delegato ad emanare, nel termine di novanta  giorni  dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi   e   criteri
direttivi:
  a)  previsione  della  istituzione  nei  ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno di una apposita dotazione organica di  assistenti
sociali,  complessivamente  non  superiore  a  duecento  unita',  per
l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di  cui
all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e delle attivita' da  svolgere  in
collaborazione  con  il  servizio pubblico per le tossicodipendenze e
con le altre strutture operanti nella provincia;
b)  previsione  delle  qualifiche  funzionali  e dei relativi profili
professionali riferiti  al  personale  di  cui  alla  lettera  a)  in
conformita' ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno;
c)  previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il
Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi e a
procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle
procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del  decreto
del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
d)  previsione  che  il  prefetto  possa anche avvalersi di personale
volontario, previa verifica di una comprovata  competenza  nel  campo
del recupero delle tossicodipendeze.
3.  L'onoere  derivante  dall'attuazione del comma 2, lettera a), del
presente articolo e'  determinato  in  lire  6.050  milioni  annui  a
decorrere dal 1991.
 
          Note all'art. 15:
          -  Per il testo dell'art. 72-quater della legge n. 685/1975
          si veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.
          -  Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975
          si veda la precedente nota all'art. 9.
          -  Il testo dell'art. 62 della legge n. 689/1981 (Modifiche
          al sistema penale) e' il seguente:
          "Art.  62  (Determinazione  delle  modalita'  di esecuzione
          della semidetenzione e della liberta'  controllata).  -  Il
          pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
          trasmette  l'estratto  della  sentenza  di  condanna   alla
          semidetenzione o alla liberta' controllata al magistrato di
          sorveglianza del luogo di  residenza  del  condannato,  che
          determina le modalita' di esecuzione della pena avvalendosi
          dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le
          norme  del  capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
          1975, n. 354.
          Quando  il  condannato  svolge  un  lavoro  per il quale la
          patente di guida costituisce indispensabile  requisito,  il
          magistrato di sorveglianza puo' disciplinare la sospensione
          in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
          L'ordinanza   con   cui  sono  stabilite  le  modalita'  di
          esecuzione della  pena  e'  immediantamente  trasmessa  per
          l'esecuzione  all'ufficio  di pubblica sicurezza del comune
          in cui il condannato risiede o, in mancanza di  questo,  al
          comando    dell'Arma   dei   carabinieri   territorialmente
          competente, che procede a norma dell'art. 63.
          Nel   caso  di  semidetenzione,  l'ordinanza  e'  trasmessa
          altresi' al direttore dell'istituto  penitenziario  cui  il
          condannato e' stato assegnato".
          -  Per  il  testo  degli  articoli  96  e 97 della legge n.
          685/1975 si veda l'art. 29 della legge qui pubblicata.
          -  Per il testo dell'art. 72-bis della legge n. 685/1975 si
          veda l'art. 16 della legge qui pubblicata.
          - Il testo degli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R.
          n.  340/1982 (Ordinamento del  personale  e  organizzazione
          degli  uffici  dell'Amministrazione  civile  del  Ministero
          dell'interno) e' il seguente:
          "Art. 20 (Concorsi pubblici di accesso), ultimo comma. - Le
          norma  di  esecuzione  occorrenti  per  l'espletamento  dei
          concorsi   pubblici,   la  composizione  della  commissione
          giudicatrice e le materie che formano oggetto  delle  prove
          di  esame  sono  stabilite  nel regolamento di cui all'art.
          13".
          "Art.  13  (Accesso  alle qualifiche di vice consigliere di
          prefettura  e  di  vice  consigliere  di   ragioneria).   -
          L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura
          e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente
          mediante  pubblico  concorso,  per  esami,  al  quale  sono
          ammessi a partecipare  coloro  che  siano  in  possesso  di
          diploma di laurea.
          Le  prove  di  esame  per  l'accesso alla qualifica di vice
          consigliere  di  prefettura  consistono  in  quattro  prove
          scritte  ed  un  colloquio; le prove di esame per l'accesso
          alla qualifica  di  vice  consigliere  di  ragioneria  sono
          costituite da due prove scritte ed un colloquio.
          I  titoli  di  studio  richiesti  per  la partecipazione ai
          rispettivi  concorsi  sono  determinati   con   regolamento
          ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della
          funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore   del   presente   decreto,   tenendo   conto  delle
          particolari caratteristiche  di  professionalita'  e  degli
          specifici   requisiti   culturali  di  base  richiesti  per
          ciascuna delle due qualifiche.
          Con  il regolamento ministeriale di cui al precedente comma
          sono stabilite anche le materie che formano  oggetto  delle
          prove   di   esame  e  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici dei concorsi.
          Ai  vincitori  di concorso sono attribuiti il trattamento e
          la progressione economica previsti per gli impiegati civili
          dello Stato della qualifica funzionale settima".