Art. 15 Commissione di accertamento e verifica 1. Affini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della legge, e' costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte: a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede; b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU; c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS; d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL. 2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e puo' disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici. 3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimento all'ufficio competente dello SCAU, che e' tenuto a portarli ad esecuzione. 4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facolta' di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 15: - La legge n. 9/1963 reca: "Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1975 e' il seguente: "Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede". Per il testo dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1963 n. 9/1963 v. nota all'art. 14.