Art. 15. 1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unita' sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 2. L'unita' sanitaria locale comprendente piu' comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unita' sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unita' sanitaria locale, oppure comprende piu' unita' sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra e' riferito alla popolazione complessiva del comune. 3. Con le stesse modalita' si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964 si veda nelle note all'art. 1.