Art. 15. 
           Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un  gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n.  270,  e  successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali,  due  esperti
delle  unita'  sanitarie  locali,   tre   esperti   designati   dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente  rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro  della  pubblica  istruzione  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria  di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio  e  di  lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari  e  studenti
con  il  compito  di  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di
integrazione predisposte dal piano educativo. 
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore  agli  studi,  di  consulenza  alle  singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le  unita'  sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per  l'impostazione  e
l'attuazione  dei  piani  educativi  individualizzati,  nonche'   per
qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione degli  alunni  in
difficolta' di apprendimento. 
4. I gruppi di lavoro  predispongono  annualmente  una  relazione  da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente  della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della  verifica  dello  stato  di  attuazione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40. 
 
          Nota all'art. 15:
          -  Il  testo  dell'art.  14,  decimo  comma, della legge n.
          270/1982 gia' citata in nota all'art. 14  e'  il  seguente:
          "l'utilizzazione  puo'  essere  disposta  per  programmi di
          ricerca o per iniziativa nel  campo  educativo  scolastico,
          ritenuti   di   rilevante   interesse  per  la  scuola,  da
          concordarsi con  l'istituzione  interessata  e  secondo  le
          modalita'  e  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione".