Art. 15 
                           Limiti di dose 
  1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori  ai
limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'articolo 96,
il direttore della miniera adotta le misure necessarie per  riportare
tali valori entro i predetti limiti. In caso  di  impossibilita',  il
direttore ne da' immediato avviso all'ingegnere  capo  che  adotta  i
provvedimenti di competenza.