Art. 15 Limiti di dose 1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'articolo 96, il direttore della miniera adotta le misure necessarie per riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di impossibilita', il direttore ne da' immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti di competenza.