Art. 15
                      (Sorveglianza sanitaria)
1.  Il  datore  di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi
   del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994 i  lavoratori
   per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio
   per la salute.
2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui all'articolo 93 del
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  128  del  1959  e
   all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886
   del  1979  nonche'  quelle di cui al titolo XVI del citato decreto
   del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.
3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni  di  cui  al
   comma  2  e'  attuata  dal  medico  competente in conformita' agli
   articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994.