Art. 15 (Sorveglianza sanitaria) 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 nonche' quelle di cui al titolo XVI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. 3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 e' attuata dal medico competente in conformita' agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994.