Art. 15. 
                             (Sanzioni) 
 
  1. Le imprese  private  e  gli  enti  pubblici  economici  che  non
adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  di  lire
1.000.000 per ritardato  invio  del  prospetto,  maggiorata  di  lire
50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
  2. Le sanzioni amministrative previste dalla  presente  legge  sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14. 
  3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  di
inadempienze di pubbliche  amministrazioni  alle  disposizioni  della
presente legge si applicano  le  sanzioni  penali,  amministrative  e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo  1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta,  per
cause imputabili al datore di lavoro, la quota  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui  all'articolo  14,
di una somma pari a lire 100.000 al  giorno  per  ciascun  lavoratore
disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. 
  5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate  ogni  cinque  anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
 
           Nota all'art. 15:
            -  La    legge 7   agosto 1990,   n. 241,   e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.