Art. 15
                        (Competenze escluse)
1.  Sono  escluse  dall'attribuzione  alle istituzioni scolastiche le
seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio e' legato
ad  un  ambito  territoriale piu' ampio di quello di competenza della
singola   istituzione,   ovvero   richiede  garanzie  particolari  in
relazione alla tutela della liberta' di insegnamento:
a) formazione   delle   graduatorie  permanenti  riferite  ad  ambiti
   territoriali  piu'  vasti  di  quelli  della  singola  istituzione
   scolastica;
b) reclutamento  del  personale  docente,  amministrativo,  tecnico e
   ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del
   personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni  per  utilizzazioni  ed  esoneri  per  i  quali sia
   previsto   un  contingente  nazionale;  comandi,  utilizzazioni  e
   collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento  di  titoli  di  studio  esteri, fatto salvo quanto
   previsto nell'articolo 14. comma 2.
2.  Resta  ferma  la  normativa  vigente  in materia di provvedimenti
disciplinari  nei  confronti  del  personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.